Pubblicato il 30 dicembre 2024
Aspetti giuridici
Questa rubrica contiene un repertorio di tutti gli atti giuridici dell’UE ai quali si riferiscono gli Accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l’UE. Questo repertorio permette di accedere ai vari testi della normativa comunitaria pertinente alla Svizzera.
Vi figura anche un quadro generale della tutela giuridica della quale i cittadini e le imprese possono avvalersi sulla scorta di questi stessi accordi.
Registro giuridico riguardante gli Accordi bilaterali I e II - Registro elettronico con accesso al diritto dell’Unione europea pertinente per la Svizzera
Il registro elettronico mira a facilitare l'accesso agli Accordi bilaterali I e II a tutte le persone interessate – cittadini, avvocati, studenti – nonché alle autorità. Esso si rifà all’articolo 27 lit. c dell’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), in forza del quale tutti i testi giuridici dell’Unione europea (UE) che sono significativi per la Svizzera, in virtù degli accordi settoriali conclusi con la UE, sono pubblicati in forma elettronica.
Il registro stila un inventario di tutte le norme di diritto dell’UE pertinenti per la Svizzera riportando il titolo, la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e altre informazioni utili. Il registro offre altresì la possibilità di accedere ai testi degli atti giuridici integrali attraverso un link elettronico a EUR-Lex, il portale ufficiale d'accesso al diritto europeo. Il registro svizzero rispetta la sistematica del diritto dell’UE. Non fornisce versioni consolidate degli atti giuridici ma indica per ognuno di essi le modifiche pertinenti per la Svizzera. Nel registro elettronico figurano inoltre numerosi link utili che garantiscono l'accesso agli accordi bilaterali o al diritto svizzero.
Il registro giuridico è disponibile su Internet ed è consultabile in francese, italiano e tedesco.
Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli Accordi bilaterali
Link
Come si può garantire il rispetto dei diritti individuali, previsti dagli accordi bilaterali, in seno all'UE e in Svizzera?
Affinché le persone fisiche e giuridiche possano far valere le disposizioni degli accordi bilaterali dinnanzi a un tribunale, tali disposizioni devono essere dotate di effetto diretto, devono cioè essere direttamente applicabili (norme self-executing). È il caso di numerose norme contenute negli accordi bilaterali. Alcuni accordi prevedono addirittura espressamente un diritto di ricorso, come ad esempio all'articolo 11 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Anche se gli accordi non contengono disposizioni specifiche in tal senso, gli Stati sono comunque tenuti a garantire una protezione giuridica.
a) Protezione giuridica nell'UE
In In seno all'UE, l'applicazione del diritto dell’UE o degli accordi bilaterali e, di conseguenza, la protezione giuridica delle persone fisiche e giuridiche spetta ai tribunali nazionali. Se ritiene che i diritti di cui beneficia in virtù degli accordi bilaterali siano stati violati, una persona può adire un'autorità giudiziaria nello Stato membro interessato, secondo le procedure applicabili.
In caso di presunta violazione del diritto dell’UE o degli accordi bilaterali da parte di uno Stato membro, ogni cittadino può inoltre presentare una denuncia alla Commissione europea. Per ulteriori informazioni in merito rinviamo al seguente indirizzo, dove troverete anche un modulo standard di denuncia:
Prima di adire la Commissione europea, tuttavia si raccomanda d'aver esaurito tutte le vie di ricorso nazionali.
b) Protezione giuridica in Svizzera
In Svizzera è possibile far valere i propri diritti sia a livello cantonale che federale a seconda dell'autorità che ha applicato l'accordo. In entrambi i casi, le decisioni possono di principio essere impugnate presso un'autorità amministrativa superiore e, successivamente, presso un'autorità giudiziaria.
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