Pubblicato il 12 maggio 2026
FAQ Schengen/Dublino
Quali sono i campi disciplinati dall’Accordo di Schengen? Che cosa implica questo Accordo per la sicurezza della Svizzera? Quali sono i vantaggi del «visto Schengen» per la Svizzera? Perché, quando si fa riferimento a Schengen, si menziona anche Dublino? La Svizzera partecipa alla cooperazione Schengen/Dublino dal 2008. Da allora, approfitta delle facilitazioni relative alla mobilità e di una maggiore sicurezza all’interno del cosiddetto spazio Schengen. Le risposte alle domande più frequenti permettono di capire meglio il significato di Schengen/Dublino.

Che cos'è Schengen?
Schengen è un piccolo villaggio viticolo del Lussemburgo, situato sulle rive della Mosella, al crocevia di tre frontiere: lussemburghese, tedesca e francese. È lì che Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi firmarono il 14 giugno 1985 l’Accordo di Schengen.
L’obiettivo della cooperazione Schengen è facilitare la circolazione transfrontaliera all’interno di quello che viene comunemente chiamato «spazio Schengen» o «area Schengen», in cambio di controlli più severi alle frontiere esterne. In linea di massima, quindi, viaggiatrici e viaggiatori non sono più sottoposti a controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen (occorre tuttavia precisare che, per quanto riguarda i controlli doganali, la Svizzera rappresenta un caso particolare). Chi proviene da Stati terzi, ossia che non appartengono né all’Unione europea (UE) né all’Associazione europea di libero scambio (AELS), può, se in possesso del relativo visto, spostarsi liberamente all’interno dello spazio Schengen per 90 giorni al massimo, su un periodo totale di 180 giorni. Gli Stati Schengen hanno armonizzato le loro rispettive disposizioni dopo aver disciplinato i visti per soggiorni di breve durata («visti Schengen»). Al tempo stesso, l’accordo prevede un pacchetto di misure che mira a garantire e a potenziare la sicurezza interna. Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam nel 1999, l’Accordo di Schengen è stato recepito nel quadro legislativo dell’UE e da allora fa parte del diritto comunitario in quanto «acquis di Schengen».
L’acquis di Schengen ha, da un lato, abolito i controlli sistematici d’identità alle frontiere interne dell’UE e, dall’altro, dato origine a misure di compensazione finalizzate a garantire un elevato standard di sicurezza interna degli Stati membri; queste prevedono di:
Ecco alcune di queste misure:
- potenziare i controlli alle frontiere esterne dell’area di Schengen;
- migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i vari servizi di polizia;
- modernizzare le modalità di scambio d’informazioni relative a persone e a oggetti ricercati (Sistema d’informazione Schengen, SIS);
- tendere verso una politica comune in materia di visti;
- semplificare la cooperazione in ambito giudiziario;
- cooperare nell’ambito della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.
Oggi, in linea generale, tutti gli Stati membri dell’UE partecipano alla cooperazione Schengen. Tuttavia, Cipro continua a effettuare controlli alle frontiere interne, mentre la Danimarca e l’Irlanda godono di uno statuto speciale. La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein aderiscono alla cooperazione Schengen come Stati terzi associati.
L’Irlanda invece non vi aderisce, anche se può, in base al diritto di partecipazione selettiva (il cosiddetto «opt-in»), partecipare in qualsiasi momento ad alcuni settori della cooperazione.
La Danimarca, infine, gode della clausola di esenzione («opting out») ossia di una deroga relativa a una parte dell’acquis di Schengen/Dublino (visti, asilo e immigrazione). Può pertanto decidere, caso per caso, se partecipare in modo totale o parziale alle misure previste in quei settori.
La partecipazione operativa della Svizzera a Schengen è effettiva dal 12 dicembre 2008 (dal 29 marzo 2009 per quanto riguarda gli aeroporti). Prima, però, si è verificato se la Svizzera era in grado di attuare gli standard Schengen in materia di sicurezza. Questa «valutazione Schengen» costituiva una condizione preliminare per poter prendere parte al sistema.
L’accesso al Sistema d’informazione Schengen (SIS) così come il potenziamento della cooperazione internazionale contribuiscono a migliorare la sicurezza in Svizzera. I controlli svolti alle frontiere esterne dell’area Schengen sono stati potenziati e la cooperazione transfrontaliera fra corpi di polizia e autorità giudiziarie è diventata più intensa. Inoltre, nella zona di confine vengono svolti controlli d’identità mobili come misure alternative ai controlli di frontiera, mentre i controlli doganali continuano a essere effettuati alle frontiere. In caso di grandi manifestazioni oppure di una grave minaccia alla sicurezza interna o all’ordine pubblico, gli Stati Schengen possono anche riattivare temporaneamente i controlli sistematici d’identità ai confini interni.
Ad eccezione di alcuni legami tecnici, non esiste un legame giuridico tra l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE e l’Accordo su Schengen/Dublino (Bilaterali II), accettato in votazione popolare il 5 giugno 2005. L’ALC permette alla popolazione svizzera di accedere al mercato del lavoro dell’Unione europea e a quella dell’UE di avere accesso al mercato del lavoro svizzero. Disciplina quindi il soggiorno di lunga durata (segnatamente nell’ambito dell’attività lavorativa). Schengen invece disciplina il transito attraverso le frontiere e i soggiorni di breve durata (per un massimo di 90 giorni) di cittadine e cittadini di Stati terzi. Dal punto di vista politico, tuttavia, l’ALC è un prerequisito per gli accordi di Schengen/Dublino.
Protezione delle frontiere
In linea generale: in assenza di sospetti fondati, non vengono effettuati controlli sistematici delle persone a causa del semplice passaggio del confine svizzero. A differenza degli Stati membri dell’UE, la Svizzera non appartiene all’Unione doganale europea e pertanto i controlli doganali alle frontiere sono mantenuti. Nell’ambito di questi controlli doganali possono essere effettuati anche controlli delle persone. La Svizzera continua inoltre a svolgere controlli mobili nella zona di confine.
Anche se nel quadro di Schengen in linea di massima non vengono più effettuati controlli alle frontiere interne, il Codice frontiere Schengen prevede che singoli Stati possano ripristinare tempora-neamente controlli sistematici nel caso in cui l’ordine pubblico o la sicurezza interna fossero gravemente minacciati, per esempio nel caso di gravi minacce terroristiche o di imminenti grandi manifestazioni. Su queste disposizioni si basano anche i controlli d’identità in determinate parti della frontiera, reintrodotti negli scorsi anni da diversi Stati Schengen, tra cui l’Austria e la Germania.
Se lo ritiene necessario e le condizioni del Codice frontiere Schengen sono adempiute, anche la Svizzera può reintrodurre temporaneamente controlli alle frontiere. Ciò è accaduto per esempio durante i campionati europei di calcio del 2008. Attualmente il Consiglio federale non ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il ripristino dei controlli alle frontiere interne. La situazione viene tuttavia monitorata con attenzione e, se necessario, la valutazione è passibile di modifiche.
Banca dati SIS e cooperazione in materia di polizia
Gli Stati Schengen hanno creato uno schedario elettronico di ricerca, valido per tutta l’Europa, denominato Sistema d’informazione Schengen (SIS). Questo sistema permette di diramare le ricerche di persone o oggetti in tutta l’area Schengen. La notifica tempestiva di un avviso di ricerca in tutta Europa aumenta così notevolmente le probabilità, per esempio, di ritrovare un delinquente in fuga oppure un veicolo rubato. Dal punto di vista della Svizzera, che ha accesso al SIS dal 14 agosto 2008, il sistema è molto efficiente. Negli ultimi anni, il numero di risultati è aumentato notevolmente. In media, nel 2025 in Svizzera si sono registrati quasi 60 riscontri positivi al giorno, mentre erano una cinquantina i riscontri positivi giornalieri ottenuti all’estero grazie a segnalazioni della Svizzera. Nel 2025 questo ha portato a circa 40 000 riscontri direttamente pertinenti per il nostro Paese. La stragrande maggioranza di questi riscontri positivi ha riguardato persone ricercate nei confronti delle quali è stato emesso un provvedimento di rimpatrio o imposto un divieto di ingresso (ca. 23 700), persone ricercate dalla magistratura o oggetto di indagini sotto copertura (ca. 10 100) o persone ricercate per l’arresto (ca. 700). I casi restanti hanno riguardato persone considerate scomparse o fuggite (ca. 1400 riscontri) e segnalazioni concernenti oggetti (ca. 4100).
Il SIS è una banca dati che contiene informazioni su oggetti rubati, sottratti o smarriti (quali autoveicoli, armi, documenti d’identità) e persone colpite da un divieto d’entrata oppure ricercate dalla giustizia (p. es. in qualità di testimoni) o disperse, persone oggetto di inchieste sotto copertura o ricercate per l’arresto ai fini dell’estradizione.
Le informazioni personali che possono figurare in questa banca dati sono definite chiaramente: identità, caratteristiche fisiche, motivo della segnalazione, misure da adottare nei suoi confronti (p. es. arresto oppure notifica). È inoltre possibile precisare se la persona in questione è «armata» o «pericolosa» e inserire anche foto e impronte digitali. Solo chi ha commesso un’infrazione punita con una pena privativa della libertà di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio ecc.) o e stato condannato a una pena privativa della libertà di almeno quattro mesi, può essere inserito nella banca dati.
Il SIS dispone di un elevato standard internazionale di protezione dei dati. Il sistema è composto da una banca dati centrale, gestita a Strasburgo, in Francia, alla quale sono collegati i vari sistemi d'informazione Schengen nazionali (i cosiddetti «N-SIS»). L’osservanza delle norme di protezione dei dati sottostà a verifiche tanto a livello nazionale che cantonale, svolte da autorità di controllo indipendenti. I dati che possono essere introdotti nella banca dati del SIS sono stati definiti chiaramente. Solo una cerchia ristretta di persone è autorizzata ad accedervi ed esclusivamente ai fini della segnalazione. Oltre alle forze di polizia e al Corpo delle guardie di confine, anche le rappresentanze svizzere all’estero, le autorità incaricate della migrazione, il ministero pubblico e i servizi della circolazione, per esempio, possono accedere a queste informazioni. Ogni utilizzo del SIS viene registrato al fine di evitare qualsiasi abuso. Il funzionario di polizia che procede a un controllo in strada oppure l’agente consolare distaccato all’estero non hanno accesso a tutte le informazioni contenute nella banca dati, ma possono sapere se la persona oppure l’oggetto in questione figurano nel SIS (è il cosiddetto sistema «hit/no-hit») e possono vedere alcuni dati personali, come il nome della persona ricercata, oltre al motivo della segnalazione e ai provvedimenti da adottare nei suoi confronti, e l’annotazione: «persona armata», «violenta» oppure «in fuga». Se desiderano saperne di più, devono inoltrare una domanda debitamente motivata alle autorità nazionali incaricate della gestione del SIS. I dati vengono cancellati dallo schedario quando il motivo della segnalazione non sussiste più, ed è previsto un termine oltre il quale l’informazione viene cancellata automaticamente.
Le persone interessate hanno il diritto di consultare i dati che le riguardano: possono richiedere che ne venga controllata l’esattezza nonché esigere la rettifica e/o la cancellazione delle informazioni contenute nella banca dati, inoltrando una domanda in merito. In Svizzera, l’autorità competente in materia è l’Ufficio federale di polizia.
Il lavoro svolto dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) integra gli strumenti di Schengen. Solo gli Stati dell’Unione europea sono membri a tutti gli effetti di Europol. La Svizzera vi partecipa dal 2006, sulla base di un accordo di cooperazione. Europol, che ha sede all’Aia, in Olanda, è incaricata principalmente di raccogliere e di valutare i dati relativi alla lotta contro la criminalità organizzata, che comprende varie categorie di reati tra cui terrorismo, traffico illecito di materiali nucleari e radioattivi, tratta di esseri umani, rotte di immigrazione clandestina e attività dei passatori, traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Anche Europol dispone di una banca dati utile per effettuare indagini, il Sistema d’informazione Europol (EIS), che contiene una maggiore quantità di informazioni rispetto al SIS su individui, gruppi criminali, connessioni tra persone, inchieste in corso e mezzi di comunicazione impiegati. La Svizzera può ottenere informazioni da questo database presentando una richiesta a Europol, ma non ha accesso diretto e in tempo reale all’EIS. Le collaboratrici e i collaboratori di Europol analizzano ed elaborano i dati relativi alla criminalità organizzata trasmessi dai vari servizi nazionali di polizia. Un funzionario di polizia che desidera ottenere informazioni deve mettersi in contatto con il o la rappresentante del proprio Paese presso Europol che provvederà alla ricerca dei dati richiesti.
Anche il lavoro svolto da Interpol integra la cooperazione tra forze di polizia nell’ambito di Schengen. La missione d’Interpol, la cui sede si trova a Lione, in Francia, consiste nel promuovere, a livello mondiale, la cooperazione tra autorità nazionali di polizia. Interpol trasmette soprattutto informazioni relative a criminali ricercati, svolge indagini sul modus operandi del crimine in generale ed esamina l’evoluzione della criminalità. La collaborazione tramite il SIS nell’ambito delle attività di indagine nello spazio europeo è tuttavia prioritaria tra gli Stati Schengen perché si svolge in tempo reale e sul campo. Le richieste che giungono attraverso altri canali (p. es. dall’Interpol) in parte non sono più trattate tempestivamente.
Politica dei visti
La Svizzera ha adottato la politica del visto per un soggiorno breve (massimo 90 giorni) in vigore negli Stati Schengen. Il «visto Schengen» è quindi valido anche in Svizzera. Le comitive di turisti e le persone in viaggio d’affari che sottostanno all’obbligo del visto e che si recano in Europa, con la Svizzera quale destinazione principale, devono presentare presso il consolato svizzero una richiesta per ottenere un visto Schengen valido in tutto lo spazio Schengen. Analogamente, la Svizzera riconosce i visti rilasciati dai consolati degli Stati Schengen. In questo modo viaggiatrici e viaggiatori stranieri che sottostanno all’obbligo del visto per entrare nel nostro Paese possono ora fare una puntata in Svizzera senza spese supplementari. Il fatto di essere collegati con il Sistema d'informazione Schengen assicura d’altra parte che le persone indesiderate in Svizzera non ricevano un visto da parte di un altro Stato Schengen e viceversa.
Il visto Schengen sostituisce solo il visto svizzero per soggiorni di breve durata (fino a un massimo di 90 giorni, su un periodo totale di 180 giorni). Sono prevalentemente i turisti e gli uomini d’affari ad averne bisogno. Quest’ultimi possono d’ora in poi viaggiare in Svizzera e nel resto dello Spazio Schengen muniti di un unico visto. I visti per soggiorni superiori a 90 giorni (visti nazionali) continuano ad essere rilasciati secondo le vigenti disposizioni in Svizzera. Se, ad esempio, uno studente indiano desidera soggiornare per un anno in Svizzera per motivi di studio ha bisogno di un visto nazionale rilasciato dalle competenti autorità svizzere.
No: chiunque vive in uno Stato membro di Schengen ed è titolare di un permesso di soggiorno valido, può circolare nell’area Schengen senza bisogno di visto. Deve tuttavia sempre munirsi del proprio permesso di soggiorno e di un documento di viaggio in regola. Inoltre, nessun soggiorno nello spazio Schengen, fuori dal Paese di residenza, può eccedere i 90 giorni (su un periodo di 180 giorni).
Al ricevimento di ogni richiesta di visto Schengen, viene registrato un determinato numero d’informazioni in una banca dati specifica, il sistema d’informazione sui visti (VIS). Tale sistema migliora l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione tra autorità consolari e i contatti tra autorità competenti.
Politica in materia di droghe e assistenza giudiziaria
Gli Stati Schengen si sono impegnati a lottare contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’Accordo di Schengen lascia ai vari Stati un margine di manovra sufficiente per condurre la loro politica in materia di droghe, che deve comunque essere elaborata in modo da non intralciare o impedire l’applicazione delle normative adottate dagli Stati limitrofi. La cooperazione con gli Stati Schengen è importante principalmente per quanto concerne la lotta contro il traffico di droga.
Oltre al rafforzamento della cooperazione di polizia, anche la migliore collaborazione delle autorità giudiziarie (tribunali, autorità inquirenti) tra gli Stati Schengen è una misura importante per mantenere gli standard di sicurezza. La collaborazione si concentra in particolare sull’assistenza giudiziaria in materia penale, l’estradizione e la trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali. L’obiettivo principale è snellire le procedure. Le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen possono per esempio comunicare senza far capo ai ministeri della giustizia. Inoltre la collaborazione Schengen rende possibile l’estradizione senza procedura formale, se la persona interessata vi acconsente. In Svizzera la collaborazione giudiziaria nell’ambito dell’associazione a Schengen ha dato buoni risultati nella pratica. Nel settore della cosiddetta assistenza giudiziaria accessoria (piccola assistenza), la comunicazione diretta tra le autorità di contrasto è oggi la regola. Il mandato di arresto europeo, concordato tra Stati membri dell’UE, non è contemplato dalla normativa di Schengen e pertanto non viene applicato dalla Svizzera.
Schengen estende l’assistenza giudiziaria anche al settore della fiscalità indiretta: di conseguenza, la Svizzera presta assistenza giudiziaria anche nei casi di sottrazione d’imposta riferiti a imposte indirette e dazi. Inoltre in base all’accordo sulla lotta contro la frode Svizzera–UE, la Svizzera offre agli Stati membri dell’UE assistenza giudiziaria negli ambiti in cui l’accordo trova applicazione. Nella prassi si offre assistenza giudiziaria quasi esclusivamente sulla base dell’accordo sulla lotta contro la frode.
Nel settore delle imposte dirette Schengen non ha ampliato gli obblighi di assistenza giudiziaria da parte della Svizzera. In particolare, non le deriva nessun obbligo di dare seguito alle domande di perquisizione e sequestro nel settore della fiscalità diretta. In caso di sviluppi in questo ambito, la Svizzera ha negoziato con l’UE una deroga a tempo indeterminato che la esonera dall’obbligo di recepire le modifiche normative.
Legislazione sulle armi
Le prescrizioni di Schengen sulle armi hanno lo scopo di stabilire, nell’interesse della sicurezza interna, alcune condizioni quadro per la diffusione di armi da fuoco civili all’interno dello spazio Schengen. La direttiva prevede ad esempio che l’acquisto di armi da fuoco venga registrato e che il traffico transfrontaliero interno allo spazio Schengen con armi da fuoco venga documentato. Nell’ambito dell’Accordo di associazione a Schengen anche la Svizzera ha adottato la direttiva sulle armi e attua le sue prescrizioni dal 2008. La Carta europea d’arma da fuoco, per esempio, è una sorta di passaporto europeo vantaggioso per chi pratica la caccia o usa armi da fuoco in una disciplina sportiva in quanto facilita le formalità di esportazione e importazione tra Stati Schengen per la partecipazione a un evento sportivo o a una battuta di caccia. Nel maggio del 2017 la direttiva sulle armi è stata sottoposta a una revisione. Contro la trasposizione di questa revisione nella legislazione svizzera sulle armi è stato richiesto un referendum. La revisione parziale della legislazione svizzera sulle armi è stata accettata alle urne il 19 maggio 2019.
La revisione parziale della direttiva sulle armi di 2017 ha tenuto conto anche delle conoscenze acquisite in occasione degli attacchi terroristici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen del 2015 e il suo obiettivo era contrastare l’uso delle armi per scopi criminali.
Con la revisione parziale è stato introdotto l’obbligo di contrassegnare le armi e le loro parti essenziali per consentire alle autorità di polizia di chiarire l’origine di un’arma con maggiore facilità. La direttiva ha inoltre migliorato lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen in merito a persone la cui domanda di acquisto di un’arma da fuoco è stata respinta per ragioni di sicurezza.
Che cos'è Dublino?
La Convenzione di Dublino, firmata dagli Stati membri dell’UE il 15 giugno 1990 nella capitale irlandese, stabilisce quale Stato è competente per l’esame di una domanda di asilo, ma non definisce come devono essere organizzati i sistemi di asilo nazionali. Al fine di evitare che tutti gli Stati membri si dichiarino non competenti in materia oppure per impedire che un o una richiedente possa presentare più di una domanda d’asilo, è stato necessario elaborare criteri che stabiliscano quale Stato è competente e responsabile. Si tratta, in pratica, dello Stato col quale «sussiste il più stretto legame» (o perché la persona richiedente ha parenti in quel Paese oppure perché si tratta del primo Paese nel quale è giunta o è entrata varcandone i confini in modo irregolare). Dublino stabilisce anche i termini di procedura che mirano a rendere la cooperazione ancora più efficace. Al contrario di quanto avviene con Schengen, alla cooperazione nell’ambito di Dublino prende parte anche l’Irlanda. La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano come Stati associati.
Esiste uno stretto legame tra la cooperazione Schengen e Dublino perché originariamente quast’ultima era parte integrante della prima. Nell’ambito dei negoziati tra la Svizzera e l’UE, i due accordi sono stati considerati perciò come un tutto: dal punto di vista giuridico, gli accordi sono legati tra di loro e la disdetta di un accordo comporta automaticamente la cessazione dell'altro.
La banca dati Eurodac, operativa dal 15 gennaio 2003, raccoglie le impronte digitali delle persone richiedenti l’asilo e di chi si trova irregolarmente nel territorio di uno Stato Dublino e permette di stabilire se una o un richiedente l’asilo ha già presentato una domanda oppure ha soggiornato in un altro Stato membro dell’UE. Questa informazione costituisce un elemento di prova importante al fine di determinare quale Stato è competente per l’esame della domanda di asilo. Grazie alla sua adesione all’Accordo di Dublino, la Svizzera è in grado di identificare più facilmente queste domande e non ha quindi più bisogno di esaminarle.
La cooperazione di Dublino stabilisce quale Paese è competente per l’esame di una domanda di asilo. Le persone che hanno già presentato una domanda in un altro Stato membro di Dublino possono essere ricondotte nel Paese competente. Dublino non influisce minimamente sulla normativa nazionale relativa al riconoscimento dello statuto di rifugiato. Le esperienze fatte finora in questo ambito hanno mostrato che la Svizzera è stata in grado di trasferire verso altri Stati un numero maggiore di richiedenti l’asilo (circa tre volte di più) rispetto a quelli che ha dovuto riprendere.
Dato che gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono legati, la partecipazione operativa della Svizzera a entrambi ha preso effetto contemporaneamente, il 12 dicembre 2008.
Il sistema di Dublino è stato messo a dura prova dagli elevati flussi migratori del 2015 e del 2016. Gli Stati che hanno frontiere esterne sono stati costretti a gestire un numero di domande di asilo superiore alla media e di conseguenza i trasferimenti non hanno sempre funzionato come previsto. Nel maggio del 2024, l’UE ha quindi deciso di riformare completamente il proprio sistema di migrazione e di asilo attraverso il cosiddetto patto sulla migrazione. In vigore dal giugno del 2026, questo patto prevede un meccanismo di solidarietà nei confronti degli Stati dell’Unione particolarmente interessati e mira a garantire il funzionamento di Dublino. La Svizzera non è obbligata a partecipare al meccanismo di solidarietà, ma può decidere di aderirvi volontariamente.
Partecipazione della Svizzera a Schengen/Dublino
In quanto Stato associato a Schengen, la Svizzera ha diritto di contribuire al processo di sviluppo dell’acquis. Ciò le consente di partecipare all’elaborazione di sviluppi del diritto Schengen e di difendere i propri interessi direttamente in sede di colloqui con i gruppi di esperti o nell’ambito di incontri a livello diplomatico e ministeriale.
Nell’ambito di Dublino i diritti di partecipazione della Svizzera sono più limitati. In generale, tuttavia, ha luogo un intenso scambio a livello di gruppi di esperti con la presidenza di turno dell’UE, e la Svizzera è invitata alle discussioni che si svolgono sul piano diplomatico e ministeriale.
Con l’associazione a Schengen/Dublino la Svizzera ha in linea di principio assunto l’obbligo di recepire, in armonia con le proprie disposizioni costituzionali, gli sviluppi del diritto pertinente entro un termine di due anni. Dopo l’approvazione, uno sviluppo dell’acquis viene notificato alla Svizzera per iscritto. La Svizzera ha poi 30 giorni di tempo, dalla data dell’approvazione, per esprimersi in merito al recepimento e per confermarlo nell’ambito di uno scambio di note. Se l’atto giuridico notificato comporta l’assunzione di nuovi diritti e doveri, lo scambio di note rappresenta per la Svizzera un trattato internazionale, che come tale deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento. In questo caso lo scambio di note ha luogo con riserva dell’approvazione parlamentare, e sottostà al referendum facoltativo.
Fine degli Accordi di Schengen/Dublino
Se la Svizzera rifiuta di recepire uno sviluppo dell’acquis nel proprio diritto, entrambi gli accordi di associazione decadono, a meno che un comitato misto non decida altrimenti entro 90 giorni. In questo comitato misto sono rappresentati la Svizzera, la Commissione europea e tutti gli Stati membri dell’UE. La decisione di proseguire la collaborazione deve essere presa all’unanimità. Finora queste disposizioni degli Accordi non sono mai state applicate.
La cessazione della cooperazione di Schengen e di Dublino avrebbe pesanti ripercussioni sulla sicurezza, il settore dell’asilo, il traffico transfrontaliero, la libertà di movimento e l’economia della Svizzera nel suo complesso, come evidenziato nel rapporto del Consiglio federale del 21 febbraio 2018 sulle conseguenze economiche e finanziarie dell’associazione della Svizzera a Schengen.
Le forze di polizia perderebbero l’accesso al Sistema d’informazione Schengen, diventato uno strumento insostituibile della loro attività quotidiana, con oltre 40 000 segnalazioni all’anno rilevanti per la Svizzera.
L’Accordo di Dublino stabilisce quale Stato è competente per il trattamento di una domanda di asilo. Senza l’associazione del nostro Paese a Dublino, chiunque si fosse visto rifiutare lo status di rifugiato in un Paese dell’area Dublino potrebbe presentare una nuova domanda in Svizzera. La Svizzera inoltre non potrebbe più effettuare trasferimenti secondo le disposizioni di Dublino.
La Svizzera trae anche vantaggi economici e finanziari sostanziali dalla propria associazione a Schengen e Dublino. Il rapporto del Consiglio federale giunge alla conclusione che l’abbandono della cooperazione Schengen/Dublino provocherebbe per l’economica svizzera, entro il 2030, una perdita annua compresa tra i 4,7 e i 10,7 miliardi di franchi, corrispondenti a un calo del PIL compreso tra l’1,6 per cento e il 3,7 per cento. L’abbandono di Schengen da parte della Svizzera avrebbe ripercussioni gravi anche per le regioni di confine svizzere e per il turismo.
Le perdite legate alla fine di questa collaborazione non potrebbero essere compensate nemmeno con sforzi e investimenti notevoli.
Con la cessazione dell’Accordo le frontiere svizzere diventerebbero frontiere esterne dell’area Schengen, che i nostri Paesi confinanti dovrebbero, secondo il diritto UE, controllare sistematicamente. Data la posizione geografica della Svizzera e l’intensità degli scambi transfrontalieri, ciò comporterebbe presumibilmente una forte congestione del traffico e conseguenze economiche negative. L’impatto negativo sulla Svizzera dipenderebbe essenzialmente da quante risorse i Paesi vicini sarebbero disposti a investire in questi controlli sistematici, e in particolare nell’ampliamento delle infrastrutture e nell’aumento del personale. In linea di massima, in un caso simile, una maggiore disponibilità a investire da parte degli Stati confinanti ridurrebbe le ripercussioni negative sulla Svizzera, e viceversa. Con circa 2 milioni di passaggi giornalieri dei suoi confini, la Svizzera ha un grande interesse a rimanere parte dello spazio Schengen, libero da controlli alle frontiere. L’abbandono dei visti Schengen avrebbe inoltre importanti ripercussioni sull’attrattiva della Svizzera come destinazione turistica e come piazza economica e scientifica.
Come precisato nel rapporto del Consiglio federale del 2018 sulle conseguenze economiche e finanziarie di un’uscita da Schengen/Dublino, in caso di abbandono del sistema Dublino, chiunque si fosse visto rifiutare una domanda d’asilo da un Paese dell’area Dublino potrebbe presentarne una nuova in Svizzera. Tale domanda dovrebbe essere materialmente esaminata dalle autorità svizzere nell’ambito della procedura ordinaria. L’incertezza sul possibile andamento delle richieste di asilo sarebbe molto grande. Secondo le stime, i costi supplementari potrebbero essere compresi tra 109 milioni e 1,1 miliardi di franchi all’anno, mentre ad oggi Dublino genera risparmi stimati in circa 270 milioni all’anno. La Svizzera può infatti trasferire ad altri Stati Dublino un numero di richiedenti l’asilo tra volte superiore a quelli che deve riprendere da tali Stati. Con la disdetta dell’Accordo di Dublino non sarebbe più possibile effettuare alcun trasferimento.
Gli Accordi di Schengen e Dublino sono due elementi essenziali della via bilaterale e sono giuridicamente collegati tra loro. Non vi è tuttavia alcuna clausola giuridica che li leghi ad altri accordi bilaterali. È evidente però che le relazioni con l’UE risulterebbero nettamente più complicate se la Svizzera smettesse di collaborare con gli altri Paesi europei nei settori dell’asilo, del controllo delle frontiere, della sicurezza, della giustizia e dei visti.
La disdetta dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALS), al contrario, comporterebbe, a causa della clausola ghigliottina, la disdetta dei Bilaterali I e potrebbe compromettere anche la cooperazione Schengen/Dublino (parte dei Bilaterali II). I tre accordi sono infatti collegati materialmente tra loro e la cooperazione Schengen/Dublino è considerata un completamento dell’ALC. Per l’UE esiste dunque un nesso sul piano politico.
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