Modifica dell’ordinanza sul personale federale
Berna, 27.05.2026 — Nella sua seduta del 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha attuato, tramite una revisione dell’ordinanza sul personale federale, misure già decise in precedenza. Tra queste figurano una riduzione del diritto alle vacanze e del premio di fedeltà. La revisione comprende inoltre disposizioni transitorie integrative concernenti il nuovo sistema salariale e modifiche mirate che considerano esigenze provenienti dalla prassi.
Il Consiglio federale ha deciso già nel mese di giugno del 2025 di introdurre ulteriori modifiche delle condizioni di assunzione nell’ambito del pacchetto di sgravio 27. Tali modifiche sono state ora integrate nell’ordinanza sul personale federale riveduta, affinché possano tradursi in sgravi a partire dal 2027. A titolo di esempio, le sette settimane di vacanza a cui hanno attualmente diritto i collaboratori dell’Amministrazione federale a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno di età saranno ridotte. Nel 2027 e nel 2028 la riduzione corrisponderà a un giorno di vacanza, mentre dal 2029 tale diritto verrà ridotto di tre giorni. L’importo dei premi di fedeltà a partire dal 20° anno di servizio sarà dimezzato e consisterà quindi nella metà di uno stipendio mensile.
Il Consiglio federale stabilisce inoltre disposizioni transitorie integrative concernenti il passaggio dei collaboratori al nuovo sistema salariale. L’Esecutivo ha approvato l’ottimizzazione del sistema salariale dell’Amministrazione federale nel mese di aprile del 2025. Compiendo questo passo, l’Amministrazione federale si avvicina maggiormente ai sistemi salariali applicati presso altri datori di lavoro per quanto riguarda l’evoluzione dello stipendio.
La presente revisione consente inoltre al Consiglio federale di attuare alcune semplificazioni. Ad esempio, viene soppresso l’obbligo di comunicare in anticipo tutti i posti vacanti dell’Amministrazione agli uffici regionali di collocamento, in vigore dal 2015. Secondo l’Esecutivo questa disposizione non raggiunge più il suo scopo iniziale e causa problemi nell’attuazione dei processi di candidatura. Rimane per contro in vigore l’obbligo di annuncio in applicazione del principio che assegna la priorità alla manodopera indigena.
Per aumentare l’attrattiva dei praticantati universitari nell’Amministrazione federale, il periodo massimo tra la conclusione degli studi e l’inizio del praticantato viene aumentato dagli attuali 12 mesi a 18 mesi. Ulteriori adeguamenti riguardano il diritto allo stipendio degli impiegati dell’amministrazione militare in caso di servizio militare volontario nonché il congedo di paternità, che viene adeguato alle disposizioni sul «Matrimonio per tutti». Infine, vengono apportati dei chiarimenti sulle basi giuridiche che regolano lo scioglimento dei collaboratori dal segreto d’ufficio.
La maggior parte delle modifiche è applicabile già dal 1° luglio 2026. Altre disposizioni, in particolare quelle concernenti il diritto alle vacanze e i premi di fedeltà, entrano in vigore il 1° gennaio 2027.