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Comunicato stampaPubblicato il 28 maggio 2025

Maggiore trasparenza con i nuovi obblighi di dichiarazione per gli alimenti di origine animale

Berna, 28.05.2025 — Il Consiglio federale migliora la dichiarazione delle derrate alimentari di origine animale: carne, uova e latte dovranno riportare in futuro una caratterizzazione specifica se provengono da animali sottoposti a determinati interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia. Anche il foie gras sarà soggetto a tale obbligo di dichiarazione. Il Consiglio federale ha adottato le relative modifiche all’ordinanza il 28 maggio 2025.

Al momento dell’acquisto di derrate alimentari di origine animale, come carne, latte o uova, i consumatori avranno ora accesso a informazioni supplementari sul metodo di produzione. In questo modo potranno sapere se questi alimenti sono stati ottenuti tramite interventi dolorosi eseguiti senza anestesia, come nel caso della castrazione o la decornazione, oppure senza stordimento. Anche il fegato e la carne provenienti dall’alimentazione forzata di oche e anatre saranno soggetti all’obbligo di caratterizzazione. La cosiddetta alimentazione forzata è vietata in Svizzera da oltre 40 anni, ma è consentita all’estero. Con le nuove dichiarazioni obbligatorie, il Consiglio federale rafforza la trasparenza nei confronti dei consumatori e permette loro di compiere scelte di acquisto più consapevoli e informate. A tal fine, modifica l’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) cosicché l’Ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2025, con un periodo di transizione di due anni.

I nuovi obblighi di dichiarazione in sintesi

I prodotti che saranno soggetti alla caratterizzazione sono i seguenti:

  • carne bovina proveniente da animali che hanno subito la decornazione o la castrazione senza anestesia;
  • carne suina proveniente da animali sottoposti adaccorciamento della coda, resezione dei denti o castrazione senza anestesia;
  • uova e carne di pollame sottoposto a taglio del becco senza anestesia;
  • latte di vacche sottoposte a decornazione senza anestesia;
  • cosce di rana ottenute senza stordimento dell’animale;
  • fegato e carne di oche e anatre derivanti da alimentazione forzata.

L’obbligo di dichiarazione si applica a tutti gli esercizi commerciali che offrono gli alimenti in questione, come ad esempio aziende attive nella ristorazione, nel piccolo commercio o nella vendita al dettaglio. Queste aziende devono verificare, nell'ambito del loro autocontrollo, se sono soggette all'obbligo di dichiarazione. Con questi nuovi obblighi di caratterizzazione, il Consiglio federale dà attuazione alla mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) trasmessa dal Parlamento nel giugno 2021.

Divieto d’importazione per pellicce ottenute con metodi crudeli

A partire dal 1° luglio 2025, il Consiglio federale vieta anche l’importazione di pellicce e articoli di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di due anni. Il divieto di importazione sarà introdotto nelle Ordinanze concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. Il Consiglio federale si impegna inoltre a introdurre, a livello legislativo, un divieto di importazione e di commercio di pellicce ottenute con tali metodi (vedi comunicato stampa del 28 maggio 2025).

Scheda informativa: obblighi di dichiarazione e divieto di importazione di pellicce