Contenuto del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III)
Negli ultimi decenni le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) si sono sviluppate a vantaggio di entrambe le parti grazie agli Accordi bilaterali I (1999) e II (2004). La via bilaterale, intrapresa dopo la mancata adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, si è dimostrata solida e in grado di essere accettata da una maggioranza. Il Consiglio federale intende pertanto stabilizzarla e svilupparla ulteriormente attraverso il pacchetto Svizzera-UE.
Il Consiglio federale considera sempre la via bilaterale come la migliore opzione per definire le relazioni della Svizzera con l'UE. Negli ultimi 25 anni questo approccio è stato sviluppato progressivamente e in modo pragmatico e ha contribuito in misura determinante al successo della Svizzera in campo economico e scientifico. Il pacchetto Svizzera-UE poggia su tale base e completa gli accordi esistenti nei settori del trasporto aereo, del trasporto terrestre, della libera circolazione delle persone, del MRA (ostacoli tecnici al commercio) e dell'agricoltura con nuovi accordi nei settori dell'energia elettrica, della sanità e della sicurezza alimentare. Grazie a una consolidata partecipazione settoriale al mercato interno dell’UE, la Svizzera crea condizioni quadro affidabili per la sua economia d’esportazione e rafforza così la propria prosperità. Il pacchetto garantisce inoltre la partecipazione a programmi di ricerca centrali come Orizzonte Europa, potenziando in tal modo la Svizzera come polo di innovazione.
Il pacchetto comprende i seguenti elementi:
a) Stabilizzazione b) Ulteriore sviluppo c) Dialogo e cooperazione d) Disposizioni transitorie
a) Stabilizzazione
Accordi sul mercato interno
Allo stato attuale la Svizzera partecipa al mercato interno dell’Unione europea (UE) sulla base di cinque accordi nei seguenti ambiti: libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporto aereo, agricoltura e reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Inoltre, nel quadro dello sviluppo della via bilaterale, sono previsti un accordo sull’energia elettrica e un protocollo di modifica dell’Accordo agricolo per estendere quest’ultimo alla sicurezza alimentare.
Nel 1999 la Svizzera e l’UE hanno concluso l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, Bilaterali I), in virtù del quale, a determinate condizioni, i cittadini dell’UE e i loro familiari possono vivere, lavorare e studiare in Svizzera. Le stesse condizioni si applicano ai cittadini svizzeri negli Stati dell’UE. In questa logica l’ALC si concentra in primo piano sull’immigrazione e l’emigrazione orientate al mercato del lavoro. L’ALC disciplina, oltre all’immigrazione nel mercato del lavoro, anche la prestazione transfrontaliera di servizi da parte dei cosiddetti lavoratori distaccati e dei lavoratori indipendenti. I negoziati con l’UE sulla protezione dei salari hanno riguardato questo settore dell’ALC. Ciò concerne i lavoratori provenienti da uno Stato membro che si recano in Svizzera per svolgere un’attività lucrativa per un periodo di tempo limitato per conto di un datore di lavoro o come indipendenti. Può trattarsi, viceversa, anche di lavoratori dipendenti e indipendenti provenienti dalla Svizzera che svolgono un incarico in uno Stato membro dell’UE.
Immigrazione
Nel 2004 l’UE ha emanato la direttiva 2004/38/CE (cosiddetta direttiva sulla cittadinanza dell’Unione), che disciplina il diritto dei cittadini dell’UE di muoversi e soggiornare liberamente sul territorio nazionale degli Stati membri, senza però godere di diritti politici, in particolare del diritto elettorale attivo o passivo.
Nel solco della stabilizzazione della via bilaterale l’ALC sarà aggiornato; in quest’ottica, per quanto riguarda la libera circolazione delle persone con l’UE, la Svizzera recepirà alcuni principi sanciti dalla direttiva 2004/38/CE. La migrazione nell’ambito dell’ALC continuerà a essere orientata all’esercizio di un’attività lucrativa. In questo modo sarà possibile rafforzare l’economia svizzera con gli specialisti necessari nonché proteggere il sistema sociale del nostro Paese. Inoltre, le disposizioni della Costituzione federale in materia di espulsione giudiziaria saranno rispettate e, infine, sarà mantenuta la procedura di notifica per soggiorni brevi dovuti a motivi economici.
Con la nuova clausola il dispositivo di salvaguardia svizzero dispone altresì di un ulteriore strumento nel caso in cui l’immigrazione dovesse comportare gravi difficoltà di ordine economico o sociale.
Protezione dei salari
Per garantire pari condizioni di concorrenza alle aziende svizzere ed estere ed evitare che le prestazioni transfrontaliere di servizi portino all’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera, nel 2004 sono state introdotte nel nostro Paese le cosiddette misure di accompagnamento, previste dalla legge sui lavoratori distaccati. Questa legge disciplina tra le altre cose:
la procedura di notifica in caso di distacchi;
le condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati;
la modalità di controllo del rispetto dei requisiti;
le sanzioni in caso di infrazioni;
le misure per contrastare il fenomeno dell’indipendenza fittizia (detta anche pseudo-indipendenza).
I requisiti relativi ai distacchi sono disciplinati anche all’interno dell’UE. Con la stabilizzazione e l’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali nell’ambito del pacchetto Svizzera–UE («Bilaterali III»), la Svizzera recepirà in linea di principio il diritto dell’UE sul distacco dei lavoratori.
Nei negoziati con l’UE la Svizzera ha concordato un piano di garanzia a più livelli per la protezione dei salari. È stato tuttavia necessario accordare alcune concessioni all’UE. Nel marzo 2025 il Consiglio federale, i Cantoni e le parti sociali hanno quindi convenuto ulteriori misure di politica interna. Complessivamente l’esito dei negoziati, la legislazione di attuazione e le misure di accompagnamento nazionali consentono di mantenere il livello di protezione dei salari.
Il MRA include nuovi elementi istituzionali. L'obbligo di integrare in modo dinamico gli atti giuridici dell'UE nei settori coperti dall'accordo garantirà un aggiornamento regolare del MRA. Per il MRA, il recepimento dinamico avviene secondo il metodo dell'equivalenza. I nuovi elementi istituzionali garantiscono inoltre alla Svizzera la possibilità di partecipare alla sorveglianza del mercato dell'UE, ovvero alle misure che garantiscono la sicurezza e la qualità dei prodotti. In una dichiarazione comune, la Svizzera e l’UE hanno stabilito le modalità della loro cooperazione nel periodo tra la fine del 2024 e l’entrata in vigore del pacchetto. In tale contesto lavoreranno a stretto contatto per garantire il buon funzionamento degli attuali accordi sul mercato interno. Discuteranno in particolare dell’applicazione del MRA, tenendo conto delle esigenze degli operatori economici.
In futuro, l’Accordo agricolo del 1999 sarà diviso in due parti: una parte agricola che non è soggetta al recepimento dinamico del diritto, e una parte sulla sicurezza alimentare, che sarà disciplinata da un Protocollo sulla sicurezza alimentare (qua sotto) e che è soggetta al recepimento dinamico del diritto. La Svizzera continuerà a gestire la sua politica agricola in maniera autonoma. Gli adeguamenti dell’Accordo agricolo non hanno ripercussioni sui dazi sui prodotti agricoli, sui contingenti e la loro gestione. Ciò significa che la protezione doganale vigente resta invariata.
Le modifiche all’Accordo sul trasporto aereo consentono lo scambio di diritti di cabotaggio (ottava e nona libertà) che la Svizzera auspica da tempo. Ciò significa che le compagnie aeree svizzere possono offrire voli all’interno di uno Stato membro dell’UE e le compagnie aeree dell’UE possono a loro volta offrire voli nazionali in Svizzera.
Sono state inoltre aggiornate le norme istituzionali e le prescrizioni sugli aiuti di Stato sulla base dei nuovi elementi istituzionali e delle nuove disposizioni in materia di aiuti statali. Ciò permette di disporre di un Accordo sul trasporto aereo aggiornato e di regole del trasporto aereo coerenti.
L’Accordo garantisce alle imprese svizzere l’importante integrazione e partecipazione al mercato dell’UE dei trasporti su strada e su ferrovia. Il trasporto transfrontaliero si svolge secondo regole uniformi e senza discontinuità. La prevista apertura del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, come convenuto nella soluzione negoziata, avverrà nel rispetto di condizioni quadro definite, in modo da non compromettere l’alta qualità del sistema di trasporto pubblico svizzero. Al contempo, l’apertura creerà le condizioni affinché i clienti possano beneficiare di offerte supplementari nel trasporto internazionale. Sarà possibile sviluppare continuamente e adeguare alle esigenze future le relazioni tra la Svizzera e l’UE nel settore dei trasporti terrestri. Allo stesso tempo saranno salvaguardati a lungo termine gli importanti risultati ottenuti dalla Svizzera nel settore del trasporto pubblico e la politica di trasferimento del traffico sancita dalla Costituzione.
Gli accordi relativi al mercato interno consentono un ampio accesso reciproco al mercato ed evitano quindi eventuali discriminazioni a scapito delle imprese svizzere sul mercato interno dell’UE e viceversa. I nuovi elementi istituzionali convenuti dalla Svizzera e dall’UE per questi accordi garantiscono il loro buon funzionamento e l’applicazione delle stesse regole in qualunque momento per tutti i partecipanti al mercato interno.
I nuovi elementi istituzionali comprendono il recepimento dinamico, l’interpretazione uniforme degli accordi, la vigilanza su questi ultimi e la composizione delle controversie in caso di divergenze tra la Svizzera e l’UE. La parte agricola dell'accordo agricolo non è soggetta al recepimento dinamico.
Recepimento dinamico non vuol dire recepimento automatico del diritto dell’UE. Un nuovo atto giuridico dell’UE può diventare vincolante per la Svizzera soltanto una volta concluse le procedure di approvazione interne che si basano sulle competenze previste per l’approvazione di trattati internazionali.
L’interpretazione degli accordi relativi al mercato interno e la vigilanza su di essi avverranno secondo il cosiddetto «modello a due pilastri», in base al quale la Svizzera e l’UE si faranno carico di queste attività autonomamente sul rispettivo territorio. Se si dovranno dirimere, in Svizzera, controversie riguardanti gli accordi che vedranno contrapposte una persona o un’impresa a un’altra persona o a un’altra impresa, oppure allo Stato, il Tribunale federale e gli altri organi giurisdizionali svizzeri manterranno le loro competenze.
La composizione delle controversie tra la Svizzera e l’UE continuerà ad avvenire innanzitutto in seno al comitato misto dell’accordo in questione. Solo in caso di mancato raggiungimento di un consenso ciascuna Parte potrà sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale paritario per decisione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) non sarà mai chiamata a comporre una controversia. Se per pronunciarsi su una controversia il tribunale arbitrale paritario riterrà necessaria e pertinente l’interpretazione di una nozione di diritto dell’UE, si rivolgerà alla CGUE, ma solo a questo scopo. La CGUE non potrà intervenire di propria iniziativa in un procedimento arbitrale.
Per tutelare gli interessi essenziali della Svizzera, alcuni settori hanno potuto essere esclusi dal recepimento dinamico e garantiti a lungo termine. La Svizzera potrà anche partecipare all’elaborazione di atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo di applicazione degli accordi relativi al mercato interno Svizzera-UE. Il campo di applicazione non potrà essere modificato unilateralmente dall’UE. Infine, le controversie riguardanti il mercato interno potranno essere risolte in un quadro definito. Con questa soluzione non saranno più possibili «misure punitive» arbitrarie di una Parte contro l’altra. Eventuali misure di compensazione dovranno essere proporzionate e limitate agli accordi relativi al mercato interno. Per queste misure è inoltre previsto un effetto sospensivo fino alla decisione del tribunale arbitrale in merito alla loro proporzionalità, al fine di evitare eventuali danni dovuti a misure sproporzionate.
Gli aiuti di Stato conferiscono vantaggi economici a determinate imprese e possono quindi falsare la concorrenza. Può trattarsi di sussidi a favore di certe aziende o di altri benefici finanziari, tra cui mutui a condizioni vantaggiose, garanzie di Stato o sgravi fiscali.
Gli aiuti di Stato possono anche essere auspicabili se sono giustificati da un interesse pubblico, ad esempio per rafforzare la piazza economica di una regione strutturalmente debole o per promuovere le tecnologie ecocompatibili.
Il diritto in materia di aiuti di Stato dell’UE mira essenzialmente a prevenire le distorsioni della concorrenza, perché indesiderate, e a garantire pari condizioni a tutti i soggetti che operano nel suo mercato. Ecco perché l’UE sorveglia gli aiuti di Stato dei suoi Paesi membri.
La COMCO sorveglia già oggi gli aiuti di Stato svizzeri nel settore del trasporto aereo in conformità con il diritto dell’UE, pur non avendo alcuna possibilità di ricorso. Anche nei settori dei trasporti terrestri e dell’energia elettrica saranno introdotte norme sugli aiuti di Stato che rientrano nei campi d’applicazione degli accordi corrispondenti. Nel settore dell’energia elettrica, i principali aiuti di Stato svizzeri esistenti sono stati garantiti per contratto. In quello dei trasporti terrestri, l’accordo corrispondente riguarda unicamente il traffico transfrontaliero, dove non sono noti aiuti di Stato svizzeri.
Con il contributo svizzero, dal 2007 la Confederazione concorre a ridurre le disparità economiche e sociali e a gestire le sfide nel settore della migrazione nell’UE, rafforzando al contempo le sue relazioni con alcuni Stati europei vicini.
L’Accordo sul contributo istituisce un meccanismo giuridicamente vincolante per il versamento di un contributo svizzero regolare volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell’UE.
Finora sono stati stanziati due contributi finanziari pari a 1,3 miliardi di franchi l’uno: il cosiddetto contributo all’allargamento (dal 2007) e il secondo contributo svizzero (dal 2019), che hanno consentito, e consentono tuttora, la realizzazione di programmi e progetti negli Stati membri dell’UE economicamente più deboli.
Il nuovo meccanismo per la regolarizzazione del contributo svizzero (dal 2030) è un elemento necessario del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III). È inoltre previsto un impegno finanziario supplementare una tantum per tenere conto della cooperazione con l’UE nel periodo tra la fine del 2024 e l’entrata in vigore del nuovo meccanismo.
L’UE finanzia i cosiddetti programmi di promozione dell’UE nei settori della ricerca, dell’innovazione, dell’istruzione, della formazione professionale, della gioventù, dello sport, della cultura e altri ancora a cui possono partecipare, a determinate condizioni, anche Stati non membri dell’Unione, come la Svizzera.
Dopo la decisione di non continuare i negoziati su un accordo istituzionale, dal 2021 alla Svizzera era stata negata l’associazione a importanti programmi di cooperazione nei settori dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione (pacchetto Orizzonte ed Erasmus+ 2021–2027). Nell’ambito del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III)» grazie all’accordo sui programmi (EUPA) negoziato insieme all’Unione la Svizzera può ora nuovamente associarsi ai programmi dell’UE. In quanto parte anticipata del pacchetto Svizzera–UE, l’accordo, firmato il 10 novembre 2025 a Berna, è applicato retroattivamente in via provvisoria dall’inizio del 2025.
L’EUPA costituisce il quadro giuridico per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE. Attualmente comprende i protocolli per la partecipazione a Orizzonte Europa, al programma Euratom, al programma Europa Digitale e all’infrastruttura di ricerca ITER (denominati congiuntamente «pacchetto Orizzonte» 2021–2027), nonché a Erasmus+ e al programma EU4Health. L’accordo pone inoltre le basi per una possibile futura partecipazione ad altri programmi europei. Ad ogni generazione di programmi la Svizzera può valutare quali sono i programmi aperti ai Paesi terzi a cui desidera associarsi.
L’accordo EUSPA rafforza la collaborazione tra Svizzera e UE nel settore strategico della navigazione spaziale. La partecipazione all’Agenzia va a completare l’accordo di cooperazione GNSS e assicura a lungo termine gli investimenti della Svizzera nei progetti infrastrutturali dell’UE Galileo ed EGNOS. Si tratta di due programmi di navigazione satellitare europei che garantiscono l’indipendenza dall’omologo americano GPS e da quello russo Glonass. Il servizio di navigazione EGNOS è costituito da una combinazione di un sistema satellitare e di una reta terrestre. Grazie all’accordo di cooperazione GNSS la Svizzera ha accesso a una tecnologia di navigazione satellitare ad alta precisione in grado di modificare settori importanti come la circolazione stradale o la sicurezza in montagna.
Il Consiglio federale intende non solo stabilizzare le relazioni con l'UE, ma anche svilupparle ulteriormente. Il pacchetto Svizzera-UE comprende quindi anche tre nuovi accordi nei settori dell'energia elettrica, della sicurezza alimentare e della salute.
Energia elettrica
La Svizzera è fisicamente ben integrata nel sistema elettrico europeo. Tale integrazione, materiale e geografica, non è tuttavia supportata da garanzie giuridiche. Inoltre, il nostro Paese non fa parte del mercato interno dell’energia elettrica dell’UE. L’assenza di garanzie giuridiche e di una vera e propria integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica comportano degli svantaggi.
L’assenza di garanzie giuridiche e di una vera e propria integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica comportano degli svantaggi:
La disponibilità delle capacità per la trasmissione transfrontaliera di energia elettrica (le cosiddette «capacità transfrontaliere») non è garantita in tutti i casi. In caso di penuria, pertanto, le importazioni di energia elettrica in Svizzera potrebbero essere limitate, compromettendo la sicurezza dell’approvvigionamento.
Swissgrid, la società che gestisce la rete elettrica svizzera, è coinvolta soltanto parzialmente nei processi europei volti ad assicurare la stabilità della rete. Ciò complica l’esercizio della rete, tra l’altro a causa di flussi di energia elettrica non programmati, e comporta rischi e costi aggiuntivi.
I fornitori di energia elettrica svizzeri non possono partecipare al mercato interno dell’energia elettrica dell’UE. Non è quindi possibile sfruttare in modo ottimale la flessibilità della forza idrica e si perdono opportunità di scambio.
In futuro, l’Accordo agricolo del 1999 sarà diviso in due parti: una parte agricola che non è soggetta al recepimento dinamico del diritto, e una parte sulla sicurezza alimentare, che sarà disciplinata da un Protocollo sulla sicurezza alimentare e che è soggetta al recepimento dinamico del diritto. Tale Protocollo mira a migliorare la sicurezza alimentare nell’UE e in Svizzera lungo l’intera filiera agroalimentare creando uno Spazio comune di sicurezza alimentare.
La Svizzera avrà l’accesso auspicato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alle reti rilevanti dell’UE. Sarà inoltre integrata nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dell’UE.
Gli scambi commerciali di prodotti agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) ammonta ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera, anche nel settore dei prodotti agricoli: il 51 per cento delle esportazioni in questo settore è destinato all’UE, il 73 per cento delle importazioni proviene dall’UE (dati relativi al 2024).
Talvolta, a causa di contraffazioni e frodi finiscono sul mercato derrate alimentari non sicure e/o pericolose per la salute. Per ridurre al minimo questi rischi, la Svizzera e l’UE intendono collaborare ancora più strettamente in materia di sicurezza alimentare. L’obiettivo è istituire uno Spazio comune di sicurezza alimentare che comprenda tutti gli aspetti della salute dei vegetali e della legislazione veterinaria e alimentare lungo l’intera filiera agroalimentare e copra la maggior parte del commercio di prodotti agricoli con l’UE.
L’estensione dell’Accordo del 1999 sul commercio dei prodotti agricoli (Accordo agricolo) al settore della sicurezza alimentare rafforza la protezione dei consumatori e consente una partecipazione al mercato interno dell’UE attraverso l’abolizione completa degli ostacoli al commercio non tariffari. Specifiche eccezioni impediscono che l’Accordo comporti una riduzione degli standard vigenti in Svizzera, in particolare negli ambiti della protezione degli animali e degli organismi geneticamente modificati.
Dal 2008 il Consiglio federale mira a una più stretta collaborazione con l’UE nel settore sanitario. L'accordo sulla sanità migliora la prevenzione delle crisi nel settore sanitario. Garantisce inoltre una collaborazione continua e un accesso costante al dispositivo dell'UE per la gestione dei rischi sanitari transfrontalieri.
I rischi sanitari non si fermano alle frontiere. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che una cooperazione stretta e un approccio coordinato e transfrontaliero in Europa sono essenziali. La Svizzera ha suggellato la cooperazione con l’UE mediante un accordo di sicurezza sanitaria, allo scopo di rafforzare la sua capacità di allarme rapido e di reazione in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggere meglio la salute della popolazione in Svizzera.
Una tale cooperazione è utile non soltanto per gestire situazioni di emergenza, ma anche per prevenirne di nuove. Inoltre, intensifica lo scambio di conoscenze. La Svizzera può quindi, per esempio, partecipare a studi europei nonché scambiare e confrontare dati e conoscenze a livello europeo, per esempio nel campo della resistenza agli antibiotici.
Una tale cooperazione può risultare utile non soltanto per gestire situazioni di emergenza, ma anche per prevenirne di nuove. Inoltre, intensifica lo scambio di conoscenze. La Svizzera può quindi, per esempio, partecipare a studi europei nonché scambiare e confrontare dati e conoscenze a livello europeo, per esempio nel campo della resistenza agli antibiotici.
L'accordo sulla sanità consente alla Svizzera di partecipare nei seguenti settori:
i meccanismi di gestione delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, comprendenti il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS);
il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che sostiene i Paesi che vi aderiscono nell’individuazione precoce e nell’analisi delle minacce per la salute legate alle malattie trasmissibili;
il programma pluriennale dell’UE per la salute, nel quadro del quale vengono cofinanziati per esempio progetti per potenziare i sistemi di monitoraggio delle acque reflue.
Anche in futuro, la Svizzera deciderà in modo autonomo e sovrano le misure da adottare sul proprio territorio per contrastare le malattie trasmissibili o altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
Il dialogo regolare ad alto livello fa parte del pacchetto Svizzera-UE. Tra la Svizzera e l'UE si svolgono già regolarmente numerosi colloqui a livello tecnico su singoli settori delle relazioni. Finora non esisteva un quadro di riferimento per le relazioni globali. A tal fine è stato istituito il dialogo ad alto livello (a livello ministeriale), che copre tutti i settori della via bilaterale e si svolge a cadenza regolare. Il primo incontro si è tenuto il 5 marzo 2026 tra il consigliere federale Ignazio Cassis e l'Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas.
Nel settore della politica estera e di sicurezza esiste già uno scambio politico separato, che sarà rafforzato. Ciò non sostituisce i dialoghi e le consultazioni specialistici esistenti, né i comitati misti settoriali istituiti dagli accordi bilaterali.
Cooperazione parlamentare
Il Consiglio federale ha negoziato un protocollo sulla cooperazione parlamentare tra la Svizzera e l'UE, dando così seguito a una richiesta della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati. Il protocollo prevede l'istituzione di una commissione parlamentare mista tra la Svizzera e l'UE. Attraverso il dialogo e la discussione, questa commissione contribuirà a migliorare la comprensione tra le parti contraenti in merito al pacchetto bilaterale e a un possibile sviluppo delle relazioni bilaterali. Nell'ambito delle sue competenze, la commissione può in particolare chiedere alle parti contraenti informazioni pertinenti sull'attuazione degli accordi che fanno parte del pacchetto Svizzera-UE. Può anche formulare raccomandazioni alle parti contraenti, compreso il dialogo ad alto livello Svizzera-UE istituito nell'ambito del pacchetto.
È importante che le discussioni e le eventuali raccomandazioni del comitato, su sua richiesta, possano riferirsi anche agli atti giuridici elaborati nell'ambito del processo legislativo dell'UE e rilevanti per il pacchetto Svizzera-UE. Ciò rafforzerebbe la partecipazione dell'Assemblea federale alla politica europea, oltre ai nuovi processi di informazione e consultazione del Parlamento che si applicano nel contesto dell'adozione dinamica del diritto, in particolare il decision shaping.
d) Disposizioni transitorie
Il 24 giugno 2025 il consigliere federale Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič hanno firmato a Bruxelles una dichiarazione comune che disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l’UE per il periodo che va dalla fine del 2024 all’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE.